Patentino per Pitbull e cani pericolosi, a Milano entra in vigore il regolamento comunale. E nel resto d’Italia?

Scritto da: Dott.ssa Luisa Macignani - Giornalista

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Patentino obbligatorio per proprietari di Pitbull.

Fa tanto discutere l’ordinanza del comune di Milano di obbligare tutti i proprietari di alcune razze ritenute dall’ente pericolose, a prendere un patentino, rilasciato solo dopo il superamento di un corso obbligatorio per tutti coloro i quali possiedono uno dei seguenti cani: Pitbull, American bulldog, Pastore dell’Anatolia, Pastore di Charplanina, Pastore dell’Asia centrale, Pastore del Caucaso, Pastore Maremmano Abruzzese, Cane da Serra da Estreilla, Dogo argentino, Fila brazileiro, Perro da canapo majoero, Perro da presa canario, Perro da presa Mallorquin, Pit bull mastiff, Pit bull terrier, Rafeiro do alentejo, Rottweiler, Rhodesian ridgeback, Tosa inu, American Staffordshire, Bandog + molossoidi di grande taglia, Bull terrier, Boerboel, Cane Corso, Lupo Cecoslovacco, Cane lupo di Saarloos, Cane lupo italiano.

Una decisione presa da pochi giorni, nonostante abbia diviso consiglieri del PD e di Forza Italia, questi ultimi contrari all’obbligatorietà del tesserino.

“Introduzione e promozione del patentino per proprietari di cani appartenenti a un elenco di razze potenzialmente pericolose – si legge nell’ordinanza – per educare i cittadini a un corretto rapporto tra l’uomo e gli altri animali”.

Ma cosa pensa chi possiede una di queste razze e soprattutto come mai il comune di Milano ha deciso autonomamente di stilare una lista di cani pericolosi quando la normativa nazionale non prevede alcun elenco di razze definite tali, né tantomeno alcun corso da seguire?

Al di là dell’inesistenza di alcune razze inserite nella lista presente in ordinanza (crediamo in un errore), alla prima domanda ci sentiamo di rispondere in maniera semplice, poiché a dover essere educati non sono solamente i proprietari di razze “pericolose”, ma qualunque persona possieda un cane, a prescindere dalla mole o dall’età.

Se il Ministero nel 2009 ha deciso di eliminare la lista delle razze canine ritenute fino ad allora pericolose, è proprio perché potenzialmente tutte le razze potrebbero esserlo. “La lista – si legge nell’ordinanza ministeriale – non solo non ha ridotto gli episodi di aggressione ma, come confermato dalla letteratura scientifica di Medicina Veterinaria, non è possibile stabilire il rischio di una maggiore aggressività di un cane sulla base dell’appartenenza a una razza o ai suoi incroci”. Alla fine del presente articolo è possibile visionare per intero, l’ordinanza ministeriale del 23 marzo 2009, a tutt’oggi in vigore. 

Tanti sono i proprietari di cani ritenuti “docili” che eludono ogni sorta di regola; sarebbe opportuno che anch’essi seguissero un corso sulla corretta gestione del proprio amico a 4 zampe. Così come sarebbe opportuno ampliare l’obbligatorietà a chiunque detenga o abbia intenzione di prendere un cane. Sembra che questo accadrà a breve a Milano, poiché come riferisce il consigliere del PD Carlo Monguzzi, “il patentino è utile sia per i proprietari che per i cani al fine di instaurare un rapporto più consapevole e gioioso tra i due. Per ora iniziamo con alcune razze, ma prevediamo di estendere il patentino obbligatorio a tutti i proprietari”. 

Troppo spesso ci si trova dinanzi ad intere famiglie incapaci di comprendere le esigenze del proprio fedele amico, sottovalutando i segnali che esso manifesta, poiché non in grado di comunicare correttamente con lui. 

Molti comportamenti preliminari, se riconosciuti in tempo dal proprietario, potrebbero aiutare quest’ultimo ad evitare che sfocino in atteggiamenti errati o aggressivi, nei confronti sia degli altri cani che delle persone.

Il corso, sicuramente incentrato sulla comunicazione intraspecifica e interspecifica, sulle fasi dello sviluppo del cane, sulle esigenze dell’animale e sulla normativa in generale, durerebbe solo qualche giorno. Alla fine delle lezioni, tenute da personale esperto, sarà il superamento di un test a decretare l’idoneità al possesso del cane. 

Questo è il percorso che ci auguriamo si intraprenda non solo nel comune di Milano, ma nell’intero territorio italiano. 

Riguardo il secondo quesito, possiamo comprendere che nel comune di Milano, città densa di popolazione e di cani (oltre 100mila nel territorio), l’escalation di aggressioni degli ultimi tempi, abbia costretto l’amministrazione a prendere una drastica decisione, per cercare quantomeno di contenere gli episodi ai danni della collettività. Ma la recente ordinanza, da molti definita “manovra economica”, al comune frutterà diverse centinaia di migliaia di euro. E’ proprio questo lo scoglio di difficile superamento…i cittadini parlano di nuova tassa piuttosto che di patentino obbligatorio. Il patentino è obbligatorio per ogni membro della famiglia che si trovi a portare a spasso il proprio cane? Se così fosse, ogni famiglia si vedrebbe “costretta” a dover spendere in media dai 150€/200€.

Il dissenso dei milanesi costretti a dover versare 50€ a testa è più che comprensibile; potrebbe l’amministrazione pensare di non rendere retroattiva la neo-norma ed offrire il corso gratuitamente a chi alla data del 03 febbraio 2020 già detiene un cane e a pagamento ai nuovi. Quantomeno si tratterebbe di una scelta del proprietario e non un’imposizione, tra l’altro “riservata” solo ad alcuni.

Di seguito l’ordinanza ministeriale, in vigore ancora oggi sull’intero territorio nazionale, sulla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani…e che ogni proprietario di cane dovrebbe conoscere e rispettare.

Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

Ordinanza 23 marzo 2009

Art. 1. 

  1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
  2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprieta’ ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
  3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorita’ competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonche’ sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. 
  4. Vengono istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata patentino. Detti percorsi sono organizzati da parte dei comuni congiuntamente con le aziende sanitarie locali, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali.
  5. Il medico veterinario libero professionista informa i proprietari di cani in merito alla disponibilità di percorsi formativi e, nell’interesse della salute pubblica, segnala ai servizi veterinari della ASL la presenza, tra i suoi assistiti, di cani che richiedono una valutazione comportamentale, in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell’incolumità pubblica.
  6. I comuni in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell’anagrafe canina regionale decidono, nell’ambito del loro compito di tutela dell’incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l’obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a carico del proprietario del cane. 7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, stabilisce i criteri e le linee guida per la programmazione dei corsi di cui al comma 4.

Art. 2.

  1. Sono vietati:
  2. a) l’addestramento di cani che ne esalti l’aggressività;
  3. b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l’aggressività;
  4. c) la sottoposizione di cani a doping, cosi’ come definito all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
  5. d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell’animale;
  6. e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
  7. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l’animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
  8. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell’articolo 544-ter del codice penale.
  9. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 3.

  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 «Regolamento di Polizia veterinaria», a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all’accertamento delle condizioni psicofisiche dell’animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
  2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.

3.I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

  1. I proprietari dei cani inseriti nel registro di cui al comma 3 provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e devono applicare sempre sia il guinzaglio che la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

Art. 4.

  1. E’ vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell’art. 3, comma 3: a) ai delinquenti abituali o per tendenza; b) a chi e’ sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni; d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall’art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189; e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.

Art. 5.

  1. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e dei Vigili del fuoco.
  2. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lettere a) e b) e all’art. 2, comma 4 non si applicano ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
  3. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, lettere a) e b) non si applicano ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Art. 6.

  1. Le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono sanzionate dalle competenti Autorita’ secondo le disposizioni in vigore. Art. 7. 1. La presente ordinanza ha efficacia per 24 mesi a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente ordinanza e’ trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

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